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Il vino

pubblicato in: Seconda

La pianta della vite

La vite è composta da vari organi e questi sono: Le radici con il compito di assimilare il nutrimento dal terreno. Le radici possono derivare sia da semi sia da tralci.

Il sistema più usato nell’impianto di nuove viti è il secondo, dato che ormai la propagazione avviene quasi esclusivamente per talea che non sono altro che pezzi di tralci.

Dopo le radici troviamo il fusto suddiviso in:

  • ceppo, la parte principale e più grossa che spunta dal terreno;
  • branche sono le diramazioni del ceppo;
  • tralci sono i rami più giovani;
  • germogli, da cui nasceranno i frutti.

Categorie dei vini

La prima legge italiana di tutela delle Denominazioni d’Origine è il D.P.R. 930 del 1963. L’aggiornamento di questa prima normativa ai dettami del Comunità Europea, è avvenuto con la legge 164/1992. La legislazione attuale classifica i vini in tre categorie: vini da tavola, vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd), vini speciali.

Esistono diversi modi per classificare i vini: alcune suddivisioni sono di carattere normativo e si riferiscono ai disciplinari di produzione, altre si basano sulle caratteristiche organolettiche e sul sistema di vinificazione.

Per la legislazione italiana i vini si suddividono in due categorie principali:

  • V.C.C. Vini di Consumo Corrente
  • V.Q.P.R.D. Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate.

Queste menzioni però non si trovano sulle bottiglie di vino, in quanto si suddividono ulteriormente in sotto categorie che non si riferiscono alla qualità del vino ma alla sua tipicità.

La sigla V.Q.P.R.D. introdotta dalla normativa CE, racchiude i vini a denominazione d’origine controllata e controllata e garantita, D.O.C. e D.O.C.G.

I vini speciali sono classificati in relazione al tipo in: vini liquorosi, passiti, spumanti, aromatizzati. Le sigle Vsqprd e Vlqprd, indicano rispettivamente i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, e i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate.

Il regolamento europeo 479/2008 in vigore dal 1 agosto 2009, ha portato rilevanti modifiche alla normativa sul vino; tra queste le più importanti sono l’introduzione di due nuove categorie di vini che vanno sotto le sigle D.O.P.Denominazione Geografica Protetta e I.G.P. Indicazione Geografica Protetta, già utilizzate per tutti i prodotti agricoli e agroalimentari sottoposti a tutela comunitaria.

La D.O.P. si classifica in D.O.C. e D.O.C.G. e rappresenta il vertice della piramide qualitativa.
I.G.P. identifica i vini I.G.T.

L a legge, vista la diffusione delle sigle doc, docg e igt, consente che le menzioni specifiche tradizionali italiane, possano essere utilizzate da sole nella definizione dei vini o insieme alle menzioni comunitarie.

D.O.P., è un vino originario di una regione, un luogo determinato, o perfino un paese, le cui qualità sono dovute al luogo e all’ambiente. Le uve utilizzate per la produzione di vini D.O.P., devono essere per il 100%, prodotte e vinificate nell’area geografica delimitata, questso significa che l’intero ciclo produttivo deve essere svolto all’interno della stessa zona.

I.G.P. è il vino prodotto in una regione, in un luogo determinato, o in un paese, di cui il nome, una determinata qualità, una caratteristica, o altro, può essere riconosciuto come tipico di quell’origine geografica.

L e uve da cui si producono i vini I.G.P., devono provenire per almeno l’85% dall’area indicata. Le uve possono provenire per il 15% da una zono diversa, ma devono essere vinificate nell’area indicata (delimitazione della zona di vinificazione).
I vini I.G.P. sono ancoro sottoposti a controlli qualitativi più rigidi.

Un altra importante modifica del regolamento comunitario, riguarda l’ìindicazione dell’annata di produzione, ora obbligatoria per i vini D.O.C.G. e D.O.C..
Per i vini spumanti è prevista la dizione “storico” quando prodotti da uve ottenute dalla zona più antica di coltivazione, e la menzione “riserva” dopo un periodo di invecchiamento minimo di un anno per il metodo Martinotti/Charmat, e tre anni per il metodo classico.

La menzione “vigna” è utilizzabile solo dai vini DOP, in relazione al toponimo o al nome tradizionale delle superfici vitate da cui sono ottenuti, e deve essere presente in un elenco regionale definito entro la vendemmia 2011/2012

Di: Emanuela B. 1b 2020

  1. Roberto Bianchi
    | Rispondi

    Brava Emanuela. Hai fatto un lavoro, sia quello sul caffè che questo sul vino, scrupoloso e completo. Purtroppo le immagini non sono pubblicate, ma va bene lo stesso.

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