Il Rapporto Giuridico. Le Persone del Diritto ed i Beni Giuridici – Modulo 4

Il Rapporto Giuridico

Nella nostra vita quotidiana stabiliamo continuamente relazioni con altre persone come ad esempio i nostri genitori o gli amici.

Non tutte queste relazioni o rapporti interessano il diritto. 

Distinguiamo in tal senso:

  • Rapporti giuridici  le relazioni che si delineano tra due o più soggetti e che sono regolate dal diritto.
  • Rapporti extra-giuridici tutte le relazioni tra gli individui che, non interessando la legge, non sono regolate da norme.

… Pensiamo ad esempio al caso di un gruppo di amici che decide di trascorrere un sabato sera in compagnia. Le ragazze ed i ragazzi escono a fare una passeggiata e, a conclusione della serata, vanno a mangiare una pizza.

In questa serata tipo riscontriamo sia un rapporto extra-giuridico che un rapporto giuridico.

Si parla di rapporto extra-giuridico poiché all’ordinamento non interessano le relazioni di amicizia e le dinamiche del gruppo che passeggia per strada.

Il rapporto diviene invece giuridico nel momento in cui, i singoli membri della comitiva, acquistano la pizza da un venditore.

Tendenzialmente lo Stato cerca di regolare il minor numero possibile di rapporti. L’ordinamento interviene però, stabilendo delle norme, lì dove rileva un elevato livello di conflittualità tra i cittadini.

Per aversi un Rapporto Giuridico è necessario che ci siano almeno due soggetti di diritto ed un bene giuridico.

… Pensiamo all’esempio fatto prima ed al rapporto che il gruppo di amici instaura con il ristoratore:

I Soggetti del Diritto ed il Bene Giuridico.

I soggetti del diritto sono coloro che stabiliscono un rapporto da cui derivano diritti ed obblighi.

Si definiscono genericamente soggetti attivi quelle persone che acquistano una posizione di vantaggio (es. le persone che acquistano un diritto). 

Sono invece soggetti passivi gli individui posti in posizione di svantaggio (es. coloro che si fa carico di un obbligo).

I soggetti del diritto sono sempre le persone.  

Nel diritto rintracciamo due tipi di persone quelle fisiche e quelle giuridiche. 

Sono persone fisiche  tutti gli esseri umani che possono essere dalla loro nascita titolari di diritti e di doveri.

Sono persone giuridiche tutte le organizzazioni di persone e beni che, per qualsiasi ragione, assumono rilevanza per l’ordinamento giuridico e a cui lo stesso ordinamento riconosce la personalità.

Sia le Persone Fisiche che le Persone Giuridiche possono sviluppare una pluralità di rapporti giuridici anche se, il maggior numero di diritti, spetta alle persone fisiche.

Ai soli esseri umani spettano infatti i diritti della personalità (es: diritto alla vita) ed una vasta serie di diritti e doveri attinenti alla sfera familiare (si pensi ad esempio alle norme che regolano il matrimonio). 

Come detto, poiché si possa avere un rapporto giuridico, è anche necessaria la presenza di un oggetto.

E’ definito oggetto del diritto un qualsiasi bene utile a soddisfare un bisogno dell’uomo e di cui la persona può appropriarsi (su cui quindi può vantare un diritto).

Le Persone Fisiche.

Le Persone Fisiche dal momento in cui nascono sono prese in considerazione dall’ordinamento che gli riconosce diritti e doveri.

Tali diritti e doveri, per un certo periodo, non possono essere esercitati direttamente dall’individuo (pensiamo ad esempio alla difesa del diritto alla vita di un neonato).

Vista questa lunga fase di incapacità che caratterizza la vita di tutti noi l’ordinamento ha sviluppato una distinzione tra:

Capacità Giuridica: La capacità che le persone hanno di essere IN ASTRATTO titolari di diritti e di doveri.

Capacità di Agire: La capacità riconosciuta agli individui maggiorenni DI ESERCITARE i propri diritti e rispettare i propri doveri.

L’Incapacità di agire.

Sono incapaci di agire in primo luogo i minori.

In alcuni casi il raggiungimento della maggiore età non è però sufficiente ad acquisire la capacità in questione.

Lo Stato al fine di tutelare alcune categorie di individui limita la loro capacità di agire.

Gli Istituti per il mezzo dei quali è limitata la capacità di agire delle persone sono i seguenti:

  1. Interdizione: E’ un provvedimento per mezzo del quale la Capacità di agire è totalmente sospesa e la persona non può quindi compiere né atti di ordinaria amministrazione (cioè atti che non vanno ad intaccare l’integrità del patrimonio del soggetto ad esempio gli acquisti di tutti i giorni) né atti di straordinaria amministrazione (cioè atti che vanno a modificare l’ammontare del patrimonio ad esempio la vendita di un appartamento). L’interdizione può essere interdizione giudiziale o legale. Si parla di interdizione giudiziale per coloro che si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. Si parla invece di interdizione legale per le persone che hanno ricevuto in via definitiva una condanna superiore a cinque anni di reclusione. In tale ultimo caso l’interdizione durerà per tutto il tempo in cui la persona resta reclusa.    
  • Inabilitazione: Nel caso in cui l’infermità di mente non sia tanto grave da giustificare un’interdizione giudiziale si può procedere con l’inabilitazione. Allo stesso modo può essere inabilitato il soggetto che fa uso di sostanze alcoliche o di stupefacenti nonché i prodighi (persone che sperperano il denaro), i sordi ed i ciechi dalla nascita. In caso di sentenza di inabilitazione il soggetto può compiere gli atti di ordinaria amministrazione ma avrà bisogno di un curatore nominato dal tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione.  
  • Amministrazione di Sostegno: Nel caso in cui non ci siano nemmeno gli estremi per l’inabilitazione ma siano comunque  presenti delle difficoltà che impediscono il pieno esercizio della capacità di agire si può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno. All’amministratore di sostegno è dato il potere di compiere, per conto dell’amministrato, specifici atti che devono essere indicati nel provvedimento di nomina. L’amministrazione di sostegno si utilizza ad esempio per persone anziane o per i malati che non possono porre in essere specifici atti ma a cui non avrebbe senso sottrarre l’intera capacità di agire. 

L’emancipazione del minore

Un istituto diverso a quello dell’incapacità è quello dell’emancipazione del minore.

Si tratta di un fenomeno opposto all’incapacità poiché, con questo strumento giuridico, il soggetto acquista, prima del tempo, una limitata capacità di agire.

In questo caso il minore di almeno 16 anni, che abbia ottenuto dal tribunale il consenso a sposarsi, acquista la capacità di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Il tribunale poi nomina un curatore per la straordinaria amministrazione. 

I Luoghi della Persona Fisica

Il nostro Codice Civile detta le norme utili a garantire la rintracciabilità delle persone. Nel codice sono regolate a tal fine la residenza, il domicilio e la dimora.

La residenza è il luogo in cui il soggetto ha la dimora abituale ed in cui quindi vive stabilmente.

La residenza è monitorata dai comuni che predispongono un registro anagrafico in cui sono obbligate ad iscriversi tutte le persone che vivono su di un dato territorio.

Il domicilio è invece il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi.

Si tratta quindi di luoghi, come l’azienda o l’ufficio, che sono strettamente riconducibili alla persona poiché ad esempio sono centro della sua attività lavorativa.

Allo stesso tempo, il domicilio, può essere anche il luogo dove la persona vive con una certa stabilita senza che ciò lo abbia portato a cambiare la residenza.

Connesso la concetto di domicilio c’è poi quello di domicilio digitale che è un indirizzo di posta elettronica che il soggetto comunica alla Pubblica Amministrazione e che dovrà essere da questa utilizzato per tutte le comunicazioni.

Infine la dimora è il luogo in cui una persona si trova in modo occasionale (es. si può dimorare in albergo per una notte senza che ciò comporti che si sia instaurato lì il proprio domicilio).

La scomparsa della persona fisica

Il Codice Civile regola anche l’ipotesi in cui di una persona fisica si perdano le tracce.

La necessità di regolare questo caso della vita nasce dal fatto che l’ordinamento, in questa circostanza, deve bilanciare l’esigenza della persona di vedere tutelato il proprio patrimonio ed i propri diritti e l’esigenza dei possibili eredi di entrare in possesso dei beni.

In un primo momento l’elemento preponderante è la tutela dei diritti dello scomparso.

Con il passare del tempo però la situazione muta e l’ordinamento detta regole che favoriscono sempre di più gli eredi.

Per queste ragioni la legge distingue le seguenti tre ipotesi:

Scomparsa: Si parla di scomparsa quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie. In questo caso il tribunale può nominare un curatore incaricato di amministrare il patrimonio della persona di cui si sono perse le tracce.

Assenza: Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia i presunti successori legittimi dello scomparso possono domandare al tribunale che sia dichiarata l’assenza. In questo caso il Tribunale consentirà agli eredi di prendere PROVVISORIAMENTE possesso dei beni dell’assente.

… Parliamo di un possesso provvisorio poiché la legge chiarisce che l’assente che fa ritorno ha diritto a riavere le proprie cose nello stato in cui sono. In ogni caso, durante il periodo di assenza, esistono delle limitazioni alla possibilità degli eredi di disporre dei beni dell’assente.

Morte Presunta: Dopo dieci anni dalla scomparsa, se la persona non fa ritorno e se non si ha comunque la certezza della sua morte il tribunale può dichiarare la sua morte presunta.

In seguito a questa dichiarazione coloro che erano stati immessi nel possesso dei beni ne acquistano la piena disponibilità e possono quindi goderne liberamente.

Nel caso di ritorno del presunto morto gli eredi dovranno però restituirgli il patrimonio nello stato in cui si trova.

… come abbiamo detto l’ipotesi per cui di un individuo si perdano le tracce non è regolata solo per capire come disporre del suo patrimonio ma, più in generale, per stabilire regole che tutelino tutti i suoi diritti.

Questo chiarimento è importante proprio con riguardo alla morte presunta. In questo caso infatti si deve anche comprendere fino a che punto i coniugi (es. la moglie o il marito del morto presunto) siano vincolati dal matrimonio contratto. Al riguardo il codice civile prevede che, dopo  la dichiarazione di morte presunta, la moglie o il marito del morto potranno contrarre un nuovo matrimonio. Qualora però il morto faccia ritorno l’eventuale altro matrimonio sarà dichiarato nullo.

Il diritto di famiglia

Quanto alle persone fisiche il Codice Civile detta delle norme che riguardano anche i rapporti familiari.

Quando nel codice civile si parla di famiglia si fa riferimento ad i parenti ed agli affini.

Sono parenti tutti gli individui che discendono da una stessa persona.

Sono invece affini tutti i parenti del coniuge.

I parenti e gli affini sono riconosciuti dalla legge solo entro il sesto grado.

Esistono due criteri per calcolare il grado di parentela dei parenti:

  • Per i parenti in linea retta si contano tanti gradi quante sono le generazioni escludendo poi il capostipite.
  • Per i parenti in linea collaterale si risale invece dai parenti fino al capostipite discendendo poi fino all’altro parente. Anche in questo caso si esclude dal conto lo stipite comune.

Quanto al grado di parentela degli affini la legge si limita a dire che l’affine acquista lo stesso grado di parentela del coniuge.

… Quindi, nel caso in cui Marco sia parente di secondo grado di Antonio, anche sua moglie Giulia sarà considerata affine di secondo grado.  

La costituzione di una nuova famiglia può avvenire:

  • Per Matrimonio.

Il Matrimonio è in primo luogo un atto giuridico cioè un’azione compiuta da due soggetti e regolata dall’ordinamento.

L’atto consiste nella manifestazione del proprio consenso a contrarre matrimonio.

Tale manifestazione può avvenire secondo diversi riti:

Rito Civile: per cui il matrimonio è celebrato davanti al sindaco o ad un suo incaricato;

Rito Cattolico: per cui il matrimonio è celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico e regolato secondo gli accordi con la Santa Sede;

Altri riti: il matrimonio è celebrato davanti a ministri di confessioni ammesse dallo Stato italiano.

Dall’atto matrimoniale nasce un rapporto giuridico, emergono cioè una serie di diritti e doveri per i coniugi. Marito e moglie sono infatti obbligati alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Hanno inoltre il dovere di contribuire ai bisogni del nucleo familiare.

Si può verificare l’ipotesi per cui il matrimonio non possa proseguire per la presenza di contrasti insanabili nella coppia. In questo caso, il marito e la moglie, possono prima chiedere la separazione che fa cessare alcuni degli obblighi come quello di coabitazione. La separazione può essere chiesta se si vengono a creare situazioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Dopo un certo tempo i coniugi possono quindi chiedere il divorzio che porta allo scioglimento del matrimonio.

  • Per Convivenza di Fatto

Si parla di convivenza di fatto quando due persone (dello stesso sesso o di sesso diverso) le quali non sono sposate tra loro decidono di regolare i loro rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza.

  • Per Unione Civile

Con unione civile si intende l’unione tra persone dello stesso sesso che, dinnanzi a due testimoni,  rilasciano una dichiarazione ad un ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione viene registrata presso gli uffici dello Stato Civile e fa sorgere tra le parti il dovere di assistenza e di coabitazione.  

Centrale nella composizione del nucleo familiare è anche la possibile nascita di figli. A riguardo il codice civile stabilisce che i genitori hanno il diritto dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. Inoltre tutti i figli sono considerati uguali dalla legge senza distinzione legate al fatto che gli stessi possano essere nati all’interno o al di fuori del matrimonio.  

Le Persone Giuridiche

Le Persone Giuridiche rientrano nella più ampia categoria degli Enti. Gli ENTI sono le aggregazioni di più persone e/o di beni finalizzate al raggiungimento di uno scopo comune.

Un ente è definito Persona Giuridica quando lo Stato lo riconosce come Soggetto di Diritto e gli consente quindi di essere titolare di diritti e doveri (separati da quelli dei singoli soci) e di rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte (Il patrimonio dei soci non viene quindi mai coinvolto).

Quando si verificano le due ipotesi elencate in precedenza:

  • Essere titolare di diritti e doveri;
  • Rispondere delle obbligazioni con il proprio patrimonio;

la persona giuridica diventa un soggetto diverso rispetto alle persone fisiche che la compongono.

Perché si abbiano persone giuridiche è necessaria la presenza di alcuni elementi.

Sono elementi costitutivi della persona giuridica:

  • La presenza di più persone fisiche che decidono di aggregarsi;
  • La presenza di uno scopo da raggiungere;
  • La presenza di un patrimonio messo in comune al fine di raggiungere lo scopo;
  • Il riconoscimento da parte dello Stato che concede all’ente la Personalità Giuridica.

Vediamo adesso più nel dettaglio lo Scopo. E’ intuitivo che, con il termine scopo, si intende l’obiettivo che la persona giuridica vuole raggiungere. Gli scopi elle persone giuridiche possono essere di due tipi:

  • Non lucrativi: quando cioè la persona non sia intenzionata ad ottenere un guadagno economico dall’attività;
  • Lucrativi: quando viceversa la persona svolga l’attività cercando di ottenere un profitto.

… Altre informazioni più dettagliate sulle Persone Giuridiche possono essere dedotte da quanto detto in precedenza. Le Persone Giuridiche possono infatti essere di diversi tipi. Abbiamo i Comitati, le Associazioni e le Società. Le Associazioni a loro volta si dividono in Associazioni ed Associazioni di fatto, mentre le società in Società di Persone e Società di Capitali. Vediamo cosa le caratterizza. 

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