La Magistratura e la Corte Costituzionale – Modulo 15

Con il termine Magistratura intendiamo l’insieme dei giudici a cui spetta il compito di applicare le norme ai casi concreti (funzione giurisdizionale).

Autonomia della Magistratura

Ai sensi dell’art. 101 della Costituzione “I giudici sono soggetti soltanto alla Legge”.

Il concetto è ripreso anche all’art 104 della Costituzione in cui si legge: “La Magistratura costituisce un ordine autonomo o indipendente da ogni altro potere”.

Con queste affermazioni la nostra Costituzione intende dire che il giudice non è sottoposto al controllo di nessun altro potere dello Stato e che l’operato dei singoli giudici non può essere condizionato da nessun altro membro della magistratura.

In particolare ciò che spaventava i padri costituenti era la possibilità che il governo potesse acquisire un controllo sui giudici.

Proprio al fine di evitare ciò l’art. 104 della Costituzione prevede la creazione del Consiglio Superiore della Magistratura cioè di un organo di governo autonomo che ha il compito di:

  • Assumere i nuovi giudici;
  • Assegnargli le sedi;
  • Trasferirli;
  • Promuoverli;
  • Sanzionare i magistrati con provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da:

  • Presidente della Repubblica che lo presiede;
  • 16 magistrati eletti dalle magistrature;
  • 8 membri eletti dal Parlamento tra docenti universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di servizio;

Possiamo quindi dire che il C.S.M. è l’organo che garantisce l’indipendenza dei magistrati.

Il Giusto Processo

Il fine ultimo di tutta l’autonomia riconosciuta ai magistrati è quello di garantire a tutti i cittadini un “giusto processo” (Art. 111 della Costituzione).

SI può parlare di giusto processo solamente quando questo è regolato da leggi che ne regolano lo svolgimento e quando, al suo interno, sono garantiti:

  • Contraddittorio tra le parti;
  • La parità tra le parti;
  • La terzietà (il giudice deve essere estraneo all’oggetto della lite) e imparzialità (il giudice non deve avere legami con le parti coinvolte nel processo) del giudice;
  • La ragionevole durata del processo.

Le Magistrature Ordinarie e le sezioni specializzate

Con il termine magistratura ordinaria intendiamo l’insieme dei giudici chiamati ad applicare le norme che valgono per tutti i cittadini.

La magistratura ordinaria si divide in:

  • civile;
  • penale;
  • amministrativa.

I magistrati che esercitano la giurisdizione civile giudicano sulle controversie che nascono tra soggetti privati (es: causa tra un debitore che non restituisce il denaro e il suo creditore).

Differentemente da ciò la giurisdizione penale interviene su chi commette reati, cioè su chi pone in essere azioni tanto gravi da essere considerate dallo Stato una minaccia alla convivenza civile (es: omicidio).

Infine il giudice amministrativo si occupa di risolvere le controversie tra i privati cittadini e la pubblica amministrazione.

Secondo la Costituzione le magistrature ordinarie possono essere suddivise in sezioni specializzate cioè in uffici a cui sono affidate le controversie relative ad una specifica materia (es. sezioni specializzate in materia di impresa).

I Giudici Speciali e i giudici straordinari

Differenti dalle magistrature ordinarie sono i giudici speciali.

Con il termine giudice speciale intendiamo tutti quei magistrati che operano in settori per cui sono richieste particolari competenze e per cui sono quindi state create specifiche norme che derogano alla normativa generale.  

La costituzione non prevede la possibilità di costituire dei tribunali speciali ma riconosce alcune giurisdizioni speciali a lei antecedenti.

Facciamo riferimento a:

  • La Corte dei conti;
  • Il Consiglio di Stato;
  • I tribunali militari.

Per la precisione il Consiglio di Stato interviene nelle controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione.

I tribunali militari hanno giurisdizione sul personale militare.

La Corte dei Conti infine svolge un attività di controllo sulla correttezza della spesa pubblica.

La Costituzione pone poi un divieto assoluto e senza deroghe alla costituzione di tribunali straordinari cioè di organi costituiti per un singolo caso o per specifiche questioni. Tali organi non hanno infatti i requisiti minimi per garantire ai cittadini un giusto processo.

I gradi del giudizio

Al fine di garantire un giusto processo la legge prevede una pluralità di gradi di giudizio.

Ogni processo si conclude con una sentenza, cioè con una decisione del giudice, che può essere però appellata, cioè vagliata, da un giudice di grado superiore.

Con l’espressione “gradi del giudizio” intendiamo proprio questa possibilità di sottoporre uno stesso fatto ad una pluralità di giudizi.

I gradi del processo sono tre e sono:

  • Primo grado. Quando il caso viene esaminato per la prima volta.
  • Secondo grado. Si parla di secondo grado nel caso in cui ci sia un riesame (anche definito appello) davanti ad un altro giudice che ha il potere di modificare la prima sentenza;
  • Terzo Grado che si svolge dinnanzi alla Corte di Cassazione ( un organo che affronteremo in seguito) che non può giudicare nuovamente i fatti ma solo la corretta interpretazione della norma.

I primi due gradi di giudizio spettano ad un giudice diverso a seconda:

  • di se il giudizio sia attinente al civile, al penale o al diritto amministrativo;
  • del valore della causa.     

Il terzo grado di giudizio in tutti gli ambiti spetta alla Corte di Cassazione.

In ambito civile, se il valore della controversia è molto basso, il primo grado di giudizio non spetterà al tribunale ma al giudice di pace.

Allo stesso modo, in ambito penale, interverrà per i delitti più gravi la Corte d’Assise. 

… In virtù di quanto detto possiamo dedurre che i gradi del giudizio sono i seguenti:

La Corte di Cassazione

Da quanto abbiamo detto si deduce che la Corte di Cassazione è l’organo a cui spetta il compito di garantire che le norme siano interpretate allo stesso modo. Ciò di garantire che, a casi simili, siano sempre applicate le stesse norme.

I giudici possono infatti interpretare le norme come vogliono decidendo se applicarle in occasione del verificarsi di un dato evento.

Contro le sentenze dei magistrati si può però presentare ricorso fino a giungere alla Corte di Cassazione che, se reputa quella interpretazione non corretta, può  decidere di annullarla indicando qual è l’interpretazione più giusta del caso.

I giudici per evitare di vedere le proprie sentenze cassate dalla Corte possono uniformarsi alle precedenti sentenze emesse da quest’organo.

La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale (anche nominata Suprema Corte) è un organo di garanzia con il compito di controllare la conformità a costituzione delle norme giuridiche.

La Corte Costituzionale si affianca in tal senso al Presidente della Repubblica.

La differenza tra i due organi consiste nel fatto che, il Presidente, effettua un controllo a monte mentre, la Corte, controlla le norme già entrate in vigore.

Di preciso la Corte Costituzionale esercita il proprio potere ed effettua i controlli nel caso in cui sia un giudice a chiamarla in causa per avere la conferma della conformità a costituzione della norma che sta per applicare.

La stessa suprema corte, su istanza del governo e delle regioni, valuta poi i conflitti di competenza.    

La composizione della corte Costituzionale è definita dall’art. 135 della Costituzione il quale stabilisce che tale organo è composto da 15 membri nominati:

  • 5 dal Presidente della Repubblica;
  • 5 dal Parlamento;
  • 5 dalle Supreme Magistrature dello Stato.

I membri della Corte Costituzionale restano in carica 9 anni.

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