Gli Enti Locali – Modulo 17

Le Regioni

Le Regioni sono ENTI TERRITORIALI. Si tratta quindi di organizzazioni di persone e beni (enti) dotati di un’autonomia funzionale al governo del territorio (territoriali). Le Regioni italiane sono venti. Quindici di queste regioni sono a Statuto Ordinario mentre cinque sono a Statuto Speciale.

Lo Statuto è una sorta di Costituzione regionale. Si tratta infatti di un documento con cui la regione definisce la sua organizzazione interna ed il suo funzionamento. Lo Statuto è genericamente un atto approvato con legge regionale (cioè con una fonte primaria) ed è quindi subordinato alla Costituzione che definisce i poteri delle regioni e le materie di loro competenza. In questi casi parliamo di regioni a statuto ordinario.

Nel caso della Sardegna, della Sicilia, della Val d’Aosta, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia lo Statuto è approvato con legge costituzionale e da la possibilità a queste regioni di ritagliarsi condizioni particolari di autonomia. Parliamo per questi soggetti di regioni a statuto speciale.

Gli organi di governo della Regione sono:

  • Consiglio Regionale il quale è titolare della funzione legislativa nelle materie che sono di competenza delle regioni. Altra funzione del Consiglio Regionale è quello di controllo sull’attività della Giunta. Il Consiglio Reginale è eletto dai cittadini residenti nella regione ed ha una durata di 5 anni.
  • Giunta Regionale è l’organo esecutivo incaricato di esprimere il programma politico della regione e di attuare le leggi e le delibere del consiglio. La giunta regionale è composta dal Presidente della Regione (che presiede la Giunta) e dagli Assessori i quali dirigono i singoli settori dell’amministrativi.
  • Presidente della Regione è una figura eletta direttamente dai cittadini residenti sul territorio. Anche esso resta in carica per 5 anni con il compito di rappresentare la regione, promulgare le leggi regionali e, più in generale dirigere la politica della giunta. In connessione con il suo compito di direzione politica spetta al Presidente della Regione nominare gli assessori.

Il sistema elettorale di ogni regione è disciplinato con legge regionale le quali si devono però sempre attenere ai principi stabiliti dalla Costituzione (elezione a suffragio universale – durata del mandato pari a 5 anni – Principio per cui, in caso di sfiducia del Consiglio, anche il Presidente della Regione è tenuto a dimettersi).

Una peculiarità delle Regioni è data dal riconoscimento in capo a loro di un potere legislativo che, gli altri enti territoriali non hanno.
Il potere legislativo delle Regioni è così forte che la costituzione, all’art 117, elenca le materie in cui è lo Stato a fare le leggi e quelle in cui Stato e Regioni hanno potestà legislativa concorrente stabilendo che, in tutti gli altri casi, la potestà è regionale. Resta inteso che lo Stato mantiene la legislazione esclusiva su materie molto importanti e che, per molte altre materie, lo Stato definisce le leggi quadro a cui le regioni si devono attenere (c.d. materie di legislazione concorrente).

Se la Regione crea leggi andando al di là dei suoi poteri lo Stato può impugnare la legge dinnanzi alla Corte Costituzionale e chiedere che la norma regionale sia annullata.

Comune Provincia e Città Metropolitana


Il comune è l’ente territoriale più vicino al cittadino con cui quindi i cittadini sono chiamati a confrontarsi nella loro vita quotidiana.
L’organizzazione del comune è regolata dal Testo Unico Enti Locali che delinea relativi organi di governo ed i loro rapporti.

Con riferimento al comune distinguiamo:

  • Consiglio Comunale è l’organo a cui è affidato il controllo politico amministrativo sulla giunta.
  • Giunta Comunale è l’organo esecutivo del comune. La giunta è composta dagli assessori e dal sindaco.
  • Sindaco è a capo della giunta e nomina i singoli assessori. Il suo compito principale è quello di amministrare il comune in accordo con la giunta. Il sindaco è inoltre rappresentante del comune ed è eletto direttamente dai cittadini.

Consiglio, Giunta e Sindaco durano in carica 5 anni.

Il sistema elettorale è differente a seconda che il comune abbia meno di 15.000 abitanti o più di 15.000 abitanti.

  • Nei comuni con meno di 15.000 abitanti il sindaco deve essere collegato ad una lista di consiglieri comunali. Diviene sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa). La lista collegata al candidato sindaco vincitore ottiene i 2/3 dei seggi del Consiglio.
  • Nei comuni con più di 15.000 abitanti il sindaco può essere sostenuto da più liste e gli elettori possono anche votare il sindaco e, disgiuntamente, una lista non collegata ad esso. In questi comuni per essere eletti sindaco è necessaria una maggioranza assoluta (50% più uno degli aventi diritto al voto). Se non si raggiunge questa maggioranza si procede con un secondo turno elettorale (ballottaggio) tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. Al secondo turno
    è sufficienze una maggioranza relativa. Per garantire la maggioranza al sindaco anche nei comuni con più di 15.000 abitanti è attribuito un premio di maggioranza alle liste collegate al candidato
    eletto.

Il comune gestisce tutti i servizi pubblici essenziali alla comunità come ad esempio assistenza agli anziani, asili nido, manutenzione delle strade ecc. Per svolgere tali mansioni il comune può utilizzare il suo potere regolamentare. “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza” (Art. 7 T.U.)

Anche i comuni in conformità al testo unico enti locali si devono dotare di uno Statuto con cui si definiscono le norme fondamentali relative all’organizzazione dell’ente.

Ai sensi dell’art 119 della Costituzione al comune spetta genericamente l’esercizio di tutte le funzioni amministrative salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario queste siano conferite a province, città metropolitane, regioni o Stato.

Le principali aree di competenza del comune, quelle cioè dove questi svolge le sue
funzioni amministrative ed emana regolamenti sono:

  • Quelli attinenti allo Stato Civile (es. rilascio di carte di identità o certificati anagrafici);
  • La definizione dei piani urbanistici e la concessione dei permessi a costruire, la manutenzione delle strade;
  • La definizione delle politiche sociali comunali (amministrazione degli asili nido, assistenza agli anziani, case popolari ecc.)

In merito alle Province ed alle città metropolitane va in primo luogo chiarito che queste si distinguono poiché le città metropolitane sono costituite da un comune centrale attorno a cui gravitano comuni minori che formano un unico insediamento umano con il primo.

Le città metropolitane sono:
Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli,
Reggio Calabria, Caglari, Catania, Messina e Palermo.
La funzione principale della città metropolitana è la programmazione, gestione e promozione del proprio territorio.

Le Province, dopo la Legge Delrio (56/14) sono invece enti intermedi tra comune e
regione a cui sono riconosciuti solo specifici compiti:

  • Pianificazione territoriale dei trasporti;
  • Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente;
  • Gestione dell’edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo
    grado.

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