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‘Buone prassi’ riguardanti la valutazione degli allievi con disabilità – Circ. interna n. 433

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                      Pinerolo, 17 marzo 2023 

Circ. interna n. 433

Al personale docente

Pinerolo e Osasco

p.c. al DSGA, dott. Borelli

                                                                                                  

Oggetto: ‘Buone prassi’ riguardanti la valutazione degli allievi con disabilità

Al fine di favorire l’inclusione degli alunni con disabilità e facilitare la valutazione degli stessi discenti, si riporta di seguito un estratto delle “Buone prassi” riguardanti la valutazione degli allievi in oggetto.

  1. SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE
  • In caso di valutazione differenziata il docente di sostegno, di concerto con il collega curriculare, propone le verifiche scritte ed orali più consone al percorso svolto dall’allievo, sia nei contenuti che nelle metodologie didattiche.
  • In caso di valutazione conforme le verifiche dovranno essere, di norma, simili a quelle della classe ma opportunamente calibrate nella quantità e nel metodo in base agli obiettivi minimi concordati. Il docente curriculare fornirà al collega di sostegno (possibilmente in formato elettronico), con congruo anticipo, le verifiche da effettuare con la classe per permettere un rimodellamento delle stesse rispetto ai parametri più sopra stabiliti.

2. LA VALUTAZIONE

La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. Inoltre la legge prevede che la famiglia, su consiglio e indicazione del CdC, scelga tra due tipi di valutazione:

  • Art. 15 comma 3 OM 90/’01 valutazione CONFORME: ciò significa che l’alunno deve essere valutato sulla base degli OBIETTIVI DISCIPLINARI contenuti nel PEI che devono corrispondere a quelli MINIMI concordati con i docenti curriculari. Per il disabile questi sono gli obiettivi a cui tendere e per i quali si deve prevedere una votazione che comprenda tutta la scala decimologica. Se, nel corso dell’anno, l’allievo dimostra di poter superare questi obiettivi è necessario ritardare il PEI (che è un documento in continua evoluzione) verso l’alto e, di conseguenza, anche la votazione relativa.
  • Art. 15 comma 4 OM 90/’01 valutazione DIFFERENZIATA: ciò significa che la valutazione dell’alunno è COMPLETAMENTE sganciata dagli obiettivi disciplinari, non riconducibile ai piani di lavoro dei dipartimenti, ma raccordata alla programmazione della classe, a livello sostenibile per l’allievo e da effettuarsi unicamente in base agli obiettivi indicati nel PEI.

Nel primo caso l’alunno conseguirà IL DIPLOMA, nel secondo un ATTESTATO DI CREDITI FORMATIVI.

Dott.ssa Roberta Martino
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. L.gs 82/2005 modificato ed integrato
dal D .Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate

rif. Dirigente